Riguarderà le autorimesse, esistenti o di nuova costruzione, con una superficie superiore ai 300 metri quadrati: ecco le nuove norme per la prevenzione incendi.

Per autorimessa si intende un’area coperta, con servizi annessi, destinata al ricovero, alla sosta e alla manovra di veicoli . Essa può essere privata, pubblica o autosilo, cioè “volume interno ad opera di costruzione destinata al ricovero, alla sosta e alla manovra di veicoli, eseguita esclusivamente a mezzo di monta auto”. Non rientrano in tale ambito, secondo la nuova regola tecnica verticale, le “aree coperte destinate al parcamento di veicoli ove ciascun posto auto sia accessibile direttamente da spazio coperto, o con un percorso massimo inferiore a 2 volte l’altezza del piano di parcamento” e gli spazi “destinati all’esposizione, alla vendita o al deposito di veicoli provvisti di quantitativi limitati di carburante per la semplice movimentazione nell’area”.

AUTOFFICINE, CARROZZIERI E GOMMISTI

Ma come funziona, invece, in materia di autofficine?

  • Nel caso di meccanici, carrozzieri o gommisti che operino all’interno di locali con una superficie inferiore ai 300 metri quadri, questi non sono soggetti a controllo da parte dei Vigili del Fuoco: inoltre gli stessi non hanno avuto alcun tipo di adempimento formale da rispettare oltre a quelli già vigenti.

  • Nel caso di meccanici, carrozzieri o gommisti che operino all’interno di locali con una superficie superiore ai 300 metri quadri e già in possesso del Certificato di Prevenzione Incendi, si dovrà procedere al rinnovo del CPI alla scadenza, secondo le disposizioni della nuova norma.

  • Nel caso di meccanici, carrozzieri o gommisti che operino all’interno di locali con una superficie superiore ai 300 metri quadri e non in possesso del Certificato di Prevenzione Incendi, sarà necessario presentare ai Vigili del Fuoco il progetto da parte di un tecnico abilitato.

La denuncia dovrà contenere anche l’indicazione della persona che svolgerà le funzioni di “Responsabile Tecnico” nell’impresa, assumendo, con la stessa, un vincolo stabile e continuativo, che comporti un rapporto diretto con la struttura operativa dell’impresa e lo svolgimento di un costante controllo sui servizi offerti dalla stessa, ed essere accompagnata dalla dichiarazione che lo stesso sia in possesso dei requisiti professionali indicati nella citata Legge n. 122/1992.

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