Incendio

Obbligo di avere Vigili del Fuoco a bordo e di installare un impianto di rilevazione e segnalazione incendi, tra le novità 2017.

Nel Disegno di Legge di Delegazione europea illustrato al Consiglio dei Ministri del 3 marzo 2017, è stata conferita la delega al Governo per il recepimento di venticinque direttive europee, nonché per l’adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni di sei regolamenti europei: fra questi provvedimenti, oltre al recepimento del Regolamento UE sui DPI, è stato previsto anche l’adeguamento alla Direttiva 2016/844, che modifica un intero allegato della direttiva madre 2009/45/CE sulle disposizioni e sulle norme di sicurezza per le navi da passeggeri.

LE NOVITÀ NORMATIVE

  • Per le navi costruite a partire dal primo luglio 2019, gli equipaggiamenti dei Vigile del Fuoco dovranno essere conformi al codice dei sistemi antincendio (Fire Safety Systems Code).

  • Le navi soggette al requisito di avere a bordo almeno un equipaggiamento da Vigile del Fuoco e costruite a partire dal 1 gennaio 2018 dovranno tenere a bordo almeno due apparecchi radiotelefonici ricetrasmittenti portatili per ciascun Vigile del Fuoco ai fini della comunicazione tra Vigili del Fuoco. Per le navi alimentate a GNL o le navi ro-ro da passeggeri con locali ro-ro o locali di categoria speciale chiusi, tali apparecchi radiotelefonici ricetrasmittenti portatili dovranno essere di tipo antideflagrante o intrinsecamente sicuri. Le navi costruite anteriormente al primo gennaio 2018 dovranno conformarsi alle disposizioni della presente regola entro la data della prima visita di controllo periodica successiva al primo luglio 2019.

  • Per le navi soggette alla regola II-2/A/11, le bombole d’aria degli apparecchi di respirazione utilizzati durante le esercitazioni dovranno essere ricaricate o sostituite prima della partenza.

  • Obbligo di installazione di un impianto fisso di rivelazione e segnalazione di incendi di tipo omologato nei locali macchine e nei locali chiusi che ospitano inceneritori.

  • Tutte le navi dovranno disporre di piani e procedure per il recupero di persone dall’acqua specifiche per la nave stessa, tenendo conto delle linee guida elaborate dall’IMO. Tali piani e procedure dovranno definire le attrezzature destinate ad essere utilizzate ai fini del recupero e le misure da adottare per ridurre al minimo il rischio per il personale di bordo coinvolto in operazioni di recupero. Le navi costruite prima del primo gennaio 2018 devono soddisfare il presente requisito entro la prima analisi periodica o di rinnovo delle attrezzature di sicurezza.

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