La nuova regola tecnica antincendio stabilisce che tutte le attività ricettive debbano essere dotate di impianti di rivelazione e segnalazione allarme incendio: l’impianto, inoltre, dovrà essere progettato, realizzato e gestito in conformità alle disposizioni del decreto del Ministro dell’interno del 20 dicembre 2012.

PRESCRIZIONI PIÙ PERMISSIVE RISPETTO ALLA REGOLA TECNICA DEL 1994

La nuova norma tecnica in alcuni casi è stata addirittura ‘alleggerita’. Le attività ricettive, infatti, potranno essere ubicate in edifici costruiti per tale specifica destinazione, isolati o tra essi contigui, in edifici costruiti per tale specifica destinazione, contigui e separati da altri aventi destinazioni diverse; nel volume di edifici aventi destinazione mista, con le seguenti limitazioni:

  • è ammessa la presenza di attività normalmente inserite in edifici a destinazione civile e/o ad esse funzionali, ancorché ricomprese nell’elenco di cui all’allegato I del decreto del Presidente della Repubblica n. 151/2011 (impianti termici, autorimesse, gruppi elettrogeni e di cogenerazione, attività commerciali e simili);

  • non è ammessa la presenza di quelle attività, ricomprese nell’elenco I del decreto del Presidente della Repubblica n. 151/2011, in cui sono detenute o manipolate sostanze o miscele pericolose, o in cui si effettuano lavorazioni pericolose ai fini dell’incendio o dell’esplosione.

RESISTENZA AL FUOCO

Per le strutture portanti e gli elementi di compartimentazione, orizzontali e verticali, dovrà essere garantita una classe di resistenza al fuoco non inferiore a 30; se l’attività si estende oltre il quarto piano fuori terra, dovrà essere garantito il Livello III di prestazione di cui al decreto del Ministro dell’interno del 9 marzo 2007, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 74 del 29 marzo 2007.

Alle aree a rischio specifico si applicheranno le rispettive norme tecniche di prevenzione incendi.

REAZIONE AL FUOCO

Negli atri, nei corridoi, nei disimpegni, nelle scale, nelle rampe, nei passaggi in genere ed in tutti gli spazi adiacenti e non separati dalle vie di esodo, sarà consentito mantenere in opera materiali, ivi compresi arredi non classificati ai fini della reazione al fuoco, fino ad un massimo del 25% della superficie totale dell’ambiente in cui sono collocati. Nel computo dei materiali suddetti dovranno essere inclusi i rivestimenti lignei posti in opera anche non in aderenza a supporti incombustibili, mentre devono essere esclusi i mobili imbottiti.

Nei restanti ambienti dovrà essere assicurata l’adozione di una delle due soluzioni alternative, di seguito descritte:

A) utilizzare materiali di classe di reazione al fuoco non superiore a 2.

B) mantenere materiali, ivi compresi quelli di arredamento, non classificati ai fini della reazione al fuoco (inclusi i rivestimenti lignei posti in opera anche non in aderenza a supporti incombustibili) a condizione che i detti ambienti garantiscano una classe di resistenza al fuoco non inferiore a 30.

MOBILI IMBOTTITI, TENDAGGI E DRAPPEGGI

In tutti gli ambienti dovranno essere rispettate le seguenti condizioni:

  • i materiali suscettibili di prendere fuoco su entrambe le facce (tendaggi, drappeggi e sipari) devono essere di classe di reazione al fuoco non superiore ad 1;

  • i mobili imbottiti posizionati nelle vie d’esodo ed in tutti gli spazi adiacenti e non separati dalle vie di esodo, ed i materassi devono essere di classe 1 IM e di classe 2 IM nei restanti ambienti.

COMPARTIMENTAZIONE

Le aree a rischio specifico dovranno essere compartimentate con strutture e serramenti aventi caratteristiche di resistenza al fuoco non inferiori alla classe di resistenza al fuoco determinata ai sensi del decreto del Ministro dell’interno del 9 marzo 2007.

IMPIANTI IDRICI ANTINCENDIO

Negli edifici fino a tre piani fuori terra non sussiste l’obbligo di realizzare la rete di idranti, a condizione che siano installati estintori carrellati a polvere con carica nominale non inferiore a 30 Kg, in ragione di almeno uno per piano, e che sia assicurata la presenza di addetti antincendio addestrati al loro utilizzo.

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